POSSIBILE LA DIVISIONE IN DUE DELL’APPARTAMENTO SE IL REGOLAMENTO NON LA VIETA

La Corte di Cassazione apre alla possibilità del singolo condomino di suddividere il proprio appartamento in due unità distinte, interpretando in senso evolutivo le norme del codice civile, alla luce delle novità introdotte dalla legge di riforma del condominio n. 220/2012. Con la sentenza n. 13184 del 24 giugno 2016, infatti, i giudici della suprema Corte hanno cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato illegittima la suddivisione dell’unità immobiliare ad opera del singolo condomino. La decisione impugnata si fondava sulle eventuali conseguenze negative sull’utilizzo delle parti comuni a causa del possibile incremento futuro del numero dei condòmini, nonché sull’organizzazione e il funzionamento dell’assemblea condominiale. Secondo gli Ermellini, invece, occorre accertare anzitutto che il regolamento condominiale non contenga prescrizioni vincolanti o divieti di suddivisione delle unità immobiliari. Dopodiché, è necessaria un’indagine che tenga conto della ubicazione, della struttura e delle dimensioni dell’edificio condominiale con la descrizione in particolare delle parti comuni, in modo da accertare la eventuale compromissione, anche potenziale, dei diritti degli altri condomini. In altri termini, ogni proprietario può dividere in due il suo appartamento se il regolamento condominiale non lo vieta espressamente.

Leggi: Condominio Web, 30/06/2016